Si comunica che secondo quanto disposto dall’art.1, comma 1 del D.L. 10 settembre 2021, n. 122: “Al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-ter, sono inseriti i seguenti”: Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19, per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo):
2. “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, di cui all’art. 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19